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REPERTORIO N. 2054 RACCOLTA N. 1308

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ENTE DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre
del mese di novembre
23 - 11 - 2022
in Castel Gandolfo, nel mio studio
in Via Selva Ferentina n. 2.
Avanti a me Avv. Giorgio GIACOBINI, Notaio in Castel Gandol- fo, con studio in Via Selva Ferentina n. 2, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri

e Civitavecchia,

sono presenti i Signori:
1) Marco SALVATORI, nato a Genzano di Roma (RM) il 21 febbra- io 1972 e residente in Lanuvio (RM), 00075 Via Riserva del Quartaccio n. 6, cittadino italiano, Codice Fiscale dichiarato SLV MRC 72B21 D972I;
2) Michele CAPASSO, nato a Torre del Greco (NA) il 9 agosto 1992 e residente in Aprilia (LT), 04011 Via Ponte di Pietra n. 12, cittadino italiano, Codice Fiscale dichiarato CPS MHL 92M09 L259U;
3) Chiara SALVATORI, nata a Genzano di Roma (RM) l'1 febbraio 1996 e residente in Aprilia (LT), 04011 Via Ponte di Pie- tra n. 12, cittadina italiana, Codice Fiscale dichiarato SLV CHR 96B41 D972G.
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Comparenti, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto al quale, ciascuno per quanto lo riguarda,

premettono:
- che è intenzione dei Comparenti di creare, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposi- zioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, un'Associazione che si ispira e applica i principi del Terzo setto- re nell'ambito del modello organizzativo dell'Associazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile, avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana nel- l'ambito dei servizi a favore degli animali, mediante lo svolgimento in via principale di talune attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; tanto premesso,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
i Comparenti dichiarano e convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
I Comparenti costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché delle disposi- zioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, un'Associazione denominata "LarryGo Ente del Terzo Settore" (in seguito anche "Associazione"), in forma abbreviata "LarryGoETS", le cui norme relative al funzionamento sono contenute nello Statuto composto di n. 26 (ventisei) articoli, espressamente convenuto tra i Soci Fondatori, che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, omettendosene la lettura per espressa e concorde dispensa dei Comparenti medesimi che dichiarano di averne esatta conoscenza.

ARTICOLO 2
L'Associazione ha Sede in Aprilia (LT).

Al solo fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, i Comparenti dichiarano che l'indirizzo della Sede dell'Associazione è in 04011 Via Ponte di Pietra n. 12.

ARTICOLO 3
La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4
L'Associazione, in conformità di quanto previsto nell'art. 2 dell'allegato Statuto Sociale, non ha scopo di lucro, non ripartisce utili, opera nell'interesse generale degli associa- ti e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana nell'ambito dei servizi a favore degli animali, mediante lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale di cui, in particolare, all'art. 5, comma 1, lettere e) ed i), del Decreto Legislativo N. 117/2017, e quindi dell'attività (i) di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 N. 281, e (ii) di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea- tive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso lo svolgimento delle attività di cui appresso.
L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, attività diverse che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale stesse, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
In particolare l'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, svolgerà le seguenti attività:
- pet sitting (custodia di animali da affezione);
- dog walking (passeggiate con i cani);

- dog trekking (escursioni con i cani);
- educazione, addestramento e toilettatura di animali da affezione in genere;
- cimitero pet (cimitero per animali da affezione);
- punto di ristoro soci;
- attività ludiche all'aperto ed al chiuso;
- asilo per animali da affezione;
- pensione diurna e notturna per animali da affezione;
- nutrizione cani e gatti;
- vendita e lavaggio di prodotti per animali da affezione;
- eventi raccolta fondi;
- piccoli eventi sportivi;
- eventi sociali;
- pet therapy (terapie che prevedono l'uso di animali da affezione per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento);
- classi di socializzazione per animali da affezione;
- ricovero animali anziani e/o feriti;
- degenze post-operatorie;
- consulenze veterinarie attraverso Professionisti iscritti nell'apposito Albo;
- ambulatorio veterinario sempre attraverso Professionisti i- scritti nell'apposito Albo;
- indizione di incontri, corsi e seminari;
- organizzazione e gestione di feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fondi utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- organizzazione e gestione di mostre, esposizioni ed eventi;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- svolgimento di attività editoriale in genere, anche radiodiffusa, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.
Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere ulteriori diverse attività.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo N. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

ARTICOLO 5
Il patrimonio iniziale della Associazione è costituito dalla somma di Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi), che i Fondatori, ciascuno per quanto lo riguarda, dichiarano di aver interamente versato prima d'ora, su espresso incarico conferito dagli stessi come i medesimi dichiarano e ricono- scono ad ogni conseguente effetto, a favore di me Notaio me- diante n. 4 (quattro) bonifici disposti in data odierna con accredito sul "conto corrente dedicato" a me intestato di cui all'Art. 1 (unico), comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall'Art. 1 (unico), comma 142, lettera a), della Legge 4 agosto 2017 n. 124, conto corrente avente il Codice IBAN IT 49 V 07092 38990 000000114620, e

con addebito:
- quanto ad Euro 6.000,00 (seimila e zero centesimi), sul conto corrente intestato al Signor Marco SALVATORI avente il Codice IBAN IT 98 U 07601 14700 001022561102, Codice Riferi- mento EA22112311578227481470039160IT;
- quanto ad Euro 6.000,00 (seimila e zero centesimi), sul conto corrente intestato alla Signora Chiara SALVATORI aven- te il Codice IBAN IT 81 P 36081 05138 215217615219, Codice Riferimento EA22112311589084480513899999IT;
- quanto ad Euro 5.000,00 (cinquemila e zero centesimi), sul conto corrente intestato al Signor Michele CAPASSO avente il Codice IBAN IT 54 A 36081 05138 212583312584, Codice Riferimento EA22112311576361480513899999IT;
- quanto ai residuali Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi), sul suddetto conto corrente intestato al Signor Michele CAPASSO, Codice Riferimento EA22112311797024480513899999IT.
Io Notaio provvederò a versare alla Associazione con il presente atto costituita la somma di Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi) dietro richiesta scritta da inoltrarmi a mezzo di posta raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, e ciò a mezzo di bonifico bancario irrevocabile che io Notaio dovrò disporre con accredito su conto corrente intestato alla Associazione medesima, la quale mi fornirà tempestivamente per iscritto i relativi dati identificativi, precisandosi che le scritturazioni contabili bancarie faranno stato di quietanza di tale versamento.
Il patrimonio verrà incrementato dalle quote sociali di iscrizione dei nuovi associati, da quelle annuali associative e da eventuali lasciti di benefattori.
Le quote di iscrizione e le quote associative annuali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo stabilisce anche le quote di iscrizione.

ARTICOLO 6
Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni, si compone di n. 3

(tre) membri che vengono nominati dai Fondatori come segue:
- quale Presidente, il costituito Signor Marco SALVATORI;
- quale Vice Presidente, la costituita Signora Chiara SALVA- TORI;
- quale Consigliere nonché Tesoriere ai sensi dell'art. 21 dell'allegato Statuto Sociale, il costituito Signor Michele CAPASSO.
I Signori Marco SALVATORI, Chiara SALVATORI e Michele CAPASSO, ciascuno per quanto lo riguarda, accettano le cariche lo- ro rispettivamente conferite e, previo richiamo fatto loro da me Notaio alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sempre ciascuno per quanto lo riguarda, dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla legge ed, ai sensi dell'art. 46 del suddetto D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al Casellario Giudiziale.

ARTICOLO 7
Il Presidente del Consiglio Direttivo e ciascun Consigliere dell'Associazione con il presente atto costituita vengono e-

spressamente delegati, con ogni più ampia ed estesa facoltà: a) a richiedere al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il Certificato di Attribuzione del Numero di Codice Fi- scale dell'Associazione costituita con il presente atto;
b) a compiere tutte le formalità ed a svolgere tutte le pratiche necessarie od anche soltanto opportune al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione stessa - con il conseguente riconoscimento della medesima - nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 101, comma 2, del relativo Codice, sopra richiamato, depositando in particolare il testo di Statuto della Fondazione allegato al presente Atto sotto la lettera "A";
c) a presentare allo scopo alle competenti Autorità tutta quella documentazione (memorie, relazioni, certificazioni, ecc.) che riterranno necessaria od anche soltanto opportuna; d) a compiere tutte le formalità necessarie per dare comunicazione dell'inizio dell'attività dell'Associazione in oggetto al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
e) ad aprire presso la Banca che riterranno un conto corrente intestato alla Associazione costituita con il presente atto, e ciò anche prima dell'iscrizione della Associazione stessa nel suddetto Registro unico nazionale degli Enti del Terzo Settore, nonché eventualmente a richiedere a tale Banca apposita Certificazione comprovante l'esistenza, in capo alla Fondazione stessa, del patrimonio mobiliare iniziale di Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi) di cui al precedente Art. 5.

ARTICOLO 8
L'Associazione potrà operare solo ed esclusivamente nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia, ed il suo ordinamento è imposto e governato dallo Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A".
Le spese del presente atto sono poste a carico dell'Associazione con il presente atto costituita.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio sempre con mezzo elettronico - ed ho dato lettura del medesimo ai Comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Viene sottoscritto alle ore 15,55 (quindici e cinquantacinque minuti primi).
Consta di tre fogli per dieci facciate e dodici righe della presente undicesima.
Firmato:
SALVATORI Marco
Chiara SALVATORI
Michele CAPASSO
Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo
 

Allegato A alla Raccolta n. 1308

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"LARRY-GO–ENTE DEL TERZO SETTORE"
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti del Co- dice Civile nonché delle disposizioni del Decreto Legislati- vo 3 luglio 2017 N. 117, è costituita mediante atto pubblico l'Associazione con la denominazione "LarryGo Ente del Terzo Settore" (in seguito indicata anche "Associazione"), in for-

ma abbreviata "LarryGo ETS".
L'Associazione ha la Sede legale in Aprilia (LT), Via Ponte di Pietra n. 12. L'eventuale cambio di Sede verrà deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ARTICOLO 2
SCOPI
L'Associazione non ha scopo di lucro, non ripartisce utili, opera nell'interesse generale degli associati e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale su tutto il territorio della Repubblica Italiana nell'ambito dei servizi a favore degli animali, mediante lo svolgimento in via principale dell'attività di interesse generale di cui, in parti- colare, all'art. 5, comma 1, lettere e) ed i), del Decreto Legislativo N. 117/2017, e quindi dell'attività (i) di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi del- la Legge 14 agosto 1991 N. 281, e (ii) di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso lo svolgimento delle attività di cui appresso.
L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti; pertanto l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, attività diverse che saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale stesse, secondo i criteri ed i limiti definiti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, tenendo conto in ogni caso dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività diverse in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
In particolare l'Associazione, per il conseguimento delle proprie finalità, svolgerà le seguenti attività:
- pet sitting (custodia di animali da affezione);
- dog walking (passeggiate con i cani);
- dog trekking (escursioni con i cani);

- educazione, addestramento e toilettatura di animali da af- fezione in genere;
- cimitero pet (cimitero per animali da affezione);
- punto di ristoro soci;

- attività ludiche all'aperto ed al chiuso;
- asilo per animali da affezione;
- pensione diurna e notturna per animali da affezione;
- nutrizione cani e gatti;
- vendita e lavaggio di prodotti per animali da affezione;
- eventi raccolta fondi;
- piccoli eventi sportivi;
- eventi sociali;
- pet therapy (terapie che prevedono l'uso di animali da affezione per la cura di specifiche malattie e di problemi del comportamento);
- classi di socializzazione per animali da affezione;
- ricovero animali anziani e/o feriti;
- degenze post-operatorie;
- consulenze veterinarie attraverso Professionisti iscritti nell'apposito Albo;
- ambulatorio veterinario sempre attraverso Professionisti i- scritti nell'apposito Albo;
- indizione di incontri, corsi e seminari;
- organizzazione e gestione di feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sporti- ve e ricreative nel corso delle quali potrà raccogliere fon- di utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- organizzazione e gestione di mostre, esposizioni ed eventi; - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- svolgimento di attività editoriale in genere, anche radio- diffusa, nei limiti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;
- partecipazione ad Associazioni, Fondazioni, Enti, Istituzioni pubbliche o private e Reti Associative le cui attività siano rivolte, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli dell'Associazione medesima, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti.
Fatta eccezione per quanto sopra previsto, è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere ulteriori diverse attività.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an- che dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo N. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Articolo 3 Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dal patrimonio iniziale di Euro 18.000,00 (diciottomila e zero centesimi) nonché dal danaro, dai beni mobili, immobili e diritti che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dalle entrate di cui al comma successivo non ancora utilizzate.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali degli Associati;
- dalle eredità, dalle donazioni e dai legati disposti a favore dell'Associazione stessa;
- dai contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi Agli associati e/o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque fina- lizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il tutto fermo restando il divieto di distribuire, anche indi- rettamente, utili ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017;
- dalle erogazioni liberali degli Associati e dei terzi, sostenitori dell'Associazione;
- dalle entrate derivanti da contributi da Enti privati e/o pubblici;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, fiere, congressi e sottoscrizioni anche a premi;
- dai redditi e dalle rendite finanziarie, derivanti dal suo patrimonio;
- dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.
L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi - da intendersi come il complesso delle attività ed iniziative da essa poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vgenti.

Articolo 4
Quote di adesione e quote associative annuali
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota di versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione di nuovi Associati e una quota associativa annuale per la permanenza della iscrizione all'Associazione.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio iniziale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'adesione e la permanenza annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte dell'associato, di recesso o di esclusione dello stesso dalla Associazione.
Il versamento non crea altri diritti.

Articolo 5
Esercizio sociale - Bilancio/Rendiconto
L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).
Per ogni esercizio finanziario verrà redatto il bilancio (ovvero un rendiconto) annuale che dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli Associati per l'approvazione.

Articolo 6
Associati
Possono aderire all'Associazione persone fisiche o giuridiche di qualunque cittadinanza e/o nazionalità, che svolgono professionalmente ed in via predominante attività sociale, culturale e sanitaria, nonché costante attività volte a favorire o beneficiare delle attività di cui al precedente art.2.
L'Associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associati.
L'Associazione, avvalendosi anche di volontari, dovrà stipulare apposte assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle suddette attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, e ciò ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo N. 117/2017.
Tutti gli Associati dovranno condividere le finalità dell'associazione e dovranno essere mossi da spirito di solidarietà nonché impegnarsi ad offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito dell'organizzazione e con gratuità delle prestazioni.

Non possono essere ammessi quali aderenti coloro che siano stati condannati per delitto doloso ovvero siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso al momento della richiesta di iscrizione.

L'ammissione degli aderenti avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo, documentando le proprie generalità ed il possesso dei requisiti sopra esposti, è richiesto il certificato rilasciato dal casellario giudiziale o dall'analoga Autorità estera competente, aggiornato alla data di adesione, la propria integrità morale, il tempo che si intende mettere a disposizione per l'attività dell'organizzazione, l'impegno a rispettare il presente statuto ed ogni regolamento organizzativo interno, precisandosi che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, quanto sopra deve riferirsi a tutti i componenti del relativo Organo Amministrativo. Quando gli elementi prodotti dall'aspirante associato non siano ritenuti sufficienti per deliberare l'ammissione, quest'ultimo, contro il diniego all'iscrizione tra gli Associa- ti, può presentare ricorso dell'Assemblea degli Associati stessi che decide sull'argomento nella prima riunione possibile.

Il Regolamento di amministrazione, ove adottato, disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione delle deliberazioni di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, nonché la conseguente comunicazione dell'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea de- gli Associati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le suddette delibere dell'Assemblea degli Associati sono definitive ed inappellabili.
Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, improntata ai principi di democrazia e di partecipazione.

Articolo 7
Perdita della qualità di Associato
La qualifica di Associato si perde per recesso, decesso, dimissioni volontarie, morosità e per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'Associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto (o in mancata condivisione) delle finalità Associative o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 8
Doveri degli associati
Tutti gli Associati hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e quelle dei regolamenti emanati dai competenti organi sociali, di pagare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale secondo le modalità previste dal pre-

sente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo dell'Associazione; - il Presidente del Consiglio Direttivo; - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; - il Segretario; - il Tesoriere; - il Sindaco e/o Revisore; - il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA
Articolo 10
Composizione e compiti dell'Assemblea
L'Assemblea è composta da tutti gli Associati; è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) dicembre per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) giugno per l'approvazione del bilancio preventivo, nonché quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea può essere regolarmente convocata e svolgersi in più luoghi audio e/o video collegati (come ad esempio la piattaforma "ZOOM"), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il

Soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti "fogli di presenza" quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
L'Assemblea inoltre:

- provvede all'elezione ed alla revoca del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- approva il Regolamento della Associazione ed eventuali altri regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa, ad eccezione di quello relativo ai Comitati scientifici, poiché di competenza del Consiglio Direttivo;

- delibera sulle eventuali proposte del Consiglio Direttivo su investimenti patrimoniali;
- delibera sulla destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione, anche indiretta, tra gli Associati. L'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata:

- su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto, e delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto;
- sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 11
Convocazione dell'Assemblea
La convocazione è fatta pervenire agli Associati mediante lettera raccomandata A/R o sui relativi indirizzi di posta elettronica certificata che gli Associati stessi comunicheranno all'Associazione stessa o che risultino ufficialmente in base alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo - anche diverso dalla Sede dell'Associazione, purché sempre nel- l'ambito del territorio nazionale italiano -, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convoca-zione e l'elenco delle materie da trattare, e da spedire a tutti gli Associati ed ai componenti del Consiglio Direttivo

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.
Su richiesta dell'Associato, all'atto dell'adesione o successivamente per iscritto, la comunicazione di convocazione del- l'Assemblea può essere inviata a mezzo fax o e-mail con con- ferma di recapito all'indirizzo di posta elettronica indica- to sulla domanda di adesione o comunicato in seguito.
Sono tuttavia validamente costituite, e possono quindi vali- damente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti o rappresentati con delega tutti gli Associati ed altresì siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché, se esistente, del Collegio dei Sindaci e Revisori.

Articolo 12
Validità dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con- vocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza de- gli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il nume- ro degli intervenuti e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.
In ogni caso, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
La validità della costituzione delle assemblee è accertata da chi la presiede.

Articolo 13 Diritto di intervento e voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Associati.
Hanno diritto di votare in Assemblea tutti gli Associati a- venti diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ogni associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato dell'Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe.

Articolo 14
Deliberazioni dell'Assemblea
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con le maggioranze degli Associati indicate al precedente art. 12. Non è

ammesso il voto per corrispondenza.
Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per decisioni riguardanti singoli Associati che saranno a scrutinio segreto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all'Associazione designato dai presenti a maggioranza.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15
Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, nominato dalla Assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Potranno essere eletti nel Consiglio Direttivo soltanto Soci fondatori. Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente,

il Segretario ed il Tesoriere ed i Consiglieri Delegati. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del- l'ufficio ricoperto.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili più volte.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, l'Assemblea successiva provvede a nuova elezione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo sarà composto per la durata di tre anni dalla costituzione della presente Associazione da sette dei quindici associati fondatori.
Gli Associati fondatori, nella misura sopra stabilita, saran- no di diritto membri del Consiglio Direttivo, salvo perdita dei requisiti per le cause di cui ai precedenti articoli.

Articolo 16
Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo gestorio dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllando l'esecuzione stessa in accordo agli indi- rizzi generali dell'attività dell'Associazione definite dal- l'Assemblea;
- effettuare il controllo della gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, quello degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- approvare l'ammissione all'Associazione di nuovi Associati;

- provvedere alla verifica e preventiva approvazione del bi- lancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione degli Associati presso la Sede dell'Associazione;

- proporre eventuali investimenti patrimoniali da approvare in Assemblea;
- stabilire l'importo delle quote di adesione e di permanenza alla Associazione;

- predisporre i regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e deliberare sul Regolamento istitutivo dei Comitati Scientifici;

- nominare eventuali dipendenti, impiegati e/o consulenti dell'Associazione e definire l'ammontare della loro retribuzione.
Lo svolgimento di tutte, senza esclusione di alcuna, funzioni ed operazioni dell'Associazione devono essere deliberate, a maggioranza dei presenti, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti delle disposizioni normative inderogabili tempo per tempo vigenti, ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente, i quali potranno compiere, con la relativa rappresentanza dell'Associazione, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, determinandone i poteri.

Articolo 17
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima del- l'adunanza.
E' consentita la convocazione da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti, con ogni mezzo anche telematico in grado di garantire la prova del suo ricevimento (ad. whatsapp).
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue Deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, allorché intervengano tutti i Consiglieri in carica e, se esistente il Collegio dei Sindaci e Revisori, i relativi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di membri o di votanti del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente verrà riconosciuto decisionale se anche una eventuale votazione dovesse risultare paritaria.

PRESIDENTE
Articolo 18
Funzioni e compiti del Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione.
In caso di eccezionali necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, e in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

VICE PRESIDENTE
Articolo 19
Funzioni e compiti del Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 20
Funzioni e compiti del Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, salvo che per tali adunanze non sia richiesto l'intervento di un Nota- io; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro de- gli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio dell'Associazione, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi associati, cura i rapporti tra gli Associati e l'Associazione, provvede al tesseramento dei nuovi associati e all'aggiornamento del registro relativo.

TESORIERE
Articolo 21
Funzioni e compiti del Tesoriere
Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea degli Associati.SINDACO E/O REVISORE DEI CONTI Art. 22

Funzioni, compiti e composizione

Il Sindaco e/o Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea, dura in carica un triennio, è rieleggibile, e deve essere in ogni caso un revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Il Sindaco e/o Revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea, allorché questa lo ritenga opportuno, deve essere nominato dall'Assemblea stessa al ricorrere dei casi di cui al- l'art. 30 del Decreto Legislativo N. 117/2017, ed ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e di revisione legale dei conti e ne riferisce all'Assemblea, potendo partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In particolare, esso vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Egli esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Decreto Legislativo.

Il Sindaco e/o Revisore dei Conti predispone una relazione da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bi- lancio consuntivo.
Il Sindaco e/o Revisore può procedere, in qualsiasi momento ed anche individualmente, ad atti di ispezione e di control- lo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori noti- zie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 23

Funzioni, compiti e composizione

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea che durano in carica un triennio e sono rieleggibili; la carica è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione; in occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni; in particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra gli Associati che ad esso venga deferita dal Presidente.

AVANZI DI GESTIONE
Articolo 24
Destinazione degli avanzi di gestione All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi- retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati che deciderà anche la destinazione del patrimonio, che, in ogni caso, dovrà essere devoluto a organizzazioni aventi struttura e finalità analoghe.

Articolo 26
Norma di chiusura
Per quanto non espressamente contenuto nel presente atto si fa riferimento al Decreto Legislativo N. 117/2017 ed, in mancanza, al Codice Civile ed alle relative Disposizioni di attuazione.
Firmato: SALVATORI Marco Chiara SALVATORI Michele CAPASSO Giorgio GIACOBINI Notaio Sigillo

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Via Ponte di Pietra, 12 

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